Criteri per l'attribuzione del voto di condotta
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Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico ‘P.Gobetti’ ,
nella seduta del 14 maggio ’09, e con successive modifiche del Collegio
dei docenti del 28/10/2011, viste le norme contenute nel Decreto Legge 1
settembre 2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2 , nella CM 100/2008, nel
DM 5 del 16/01/2009 e nella C.M. 46/2009, visti lo Statuto delle Studentesse
e degli Studenti (DPR 249/98 modificato e integrato dal DPR 235/07)
delibera
specifici criteri di valutazione per l’assegnazione del voto di condotta
Tale voto, assegnato ad ogni allievo in occasione degli scrutini dal consiglio
di classe, ha la funzione di registrare e valutare il comportamento dello
studente e la sua partecipazione alla vita scolastica.
La votazione sul comportamento degli studenti concorre, unitamente alla
valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
(art.2,comma3, legge 30 ottobre 2008,
n.169).
Con riferimento all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, il voto di comportamento, per l’anno scolastico corrente
(art.2 comma 1 dell’O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione
della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’esame stesso
sia della definizione del credito scolastico.
Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di classe,
riunito per gli scrutini, in
base ai seguenti indicatori e descrittori:
| Indicatori: | Descrittori: |
| Frequenza e puntualità alle lezioni: | Lo studente rispetta:
|
| Interesse e partecipazione al dialogo educativo: | Durante le attività didattiche lo studente:
|
| Ruolo propositivo all’interno della classe: | Lo studente è in grado:
|
| Rispetto degli impegni scolastici: |
Si impegna con costanza nel lavoro scolastico:
|
| Rispetto dei compagni e del personale scolastico: | L’alunno:
|
| Rispetto del Regolamento di Istituto: | Rispetta il Regolamento d’Istituto in particolare in riferimento:
|
L’assegnazione collegiale definitiva del voto, proposto come da normativa dal docente con il maggior numero di ore di insegnamento nella classe, avviene dopo un’attenta analisi di ogni alunno, nella quale si cerca di interpretare la specificità di ogni singola situazione individuale.
La valutazione inferiore a sei decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009 , come dal seguente stralcio:
- “…la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
- L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire
al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia
della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento,
presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.” In particolare, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e sanzione/i disciplinare/i, che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si valuterà anche il percorso di crescita personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e l’insufficienza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi. Il voto finale di insufficienza sarà accompagnato da un giudizio in cui compare, per ciascun indicatore, la descrizione che meglio risponde al profilo dell’alunno stesso e che risulterà parte integrante del verbale di scrutinio.
Di norma:
- La sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, per fatti gravissimi, concorrerà in modo determinante alla votazione inferiore ai sei decimi, anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
- La sospensione dalle lezioni, anche per 1 solo giorno, e comunque per un periodo non superiore a 15 gg., concorrerà in modo determinante alla votazione di sei decimi, così come la presenza di numerose note e richiami e/o sanzioni che prevedono attività in favore della Comunità scolastica, anche in presenza di descrittori positivi;
- Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza di infrazioni e sospensioni, si terrà conto anche dell’impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti.
- La presenza di alcune note disciplinari e richiami concorrerà in modo determinante alla votazione di sette decimi, anche in presenza di altri descrittori positivi.
Se i comportamenti relativi ai descrittori dei vari indicatori sono presenti:
- tutti con un livello di eccellenza, in ogni circostanza e il voto viene deliberato amaggioranza dei docenti del consiglio di classe, si assegna 10;
- tutti ad un livello molto elevato, in ogni circostanza e il voto viene deliberato a maggioranza dei docenti del consiglio di classe, si assegna 9;
- mediamente ad un buon livello e con regolarità, si assegna 8;
- mediamente ad un livello discreto e/o in modo irregolare, si assegna 7;
- mediamente ad un livello sufficiente e/o in modo decisamente irregolare o in presenza di sospensioni o di note e richiami, si assegna 6;
- per sospensioni superiori ai 15 gg. e inadeguato percorso successivo
di miglioramento (art.4 DM 5 del 16/01/2009) si assegna un voto inferiore
ai sei decimi, con non ammissione alla classe successiva o all’esame
di Stato.
