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Liceo scientifico statale "Piero Gobetti" - Torino

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Regolamento di disciplina

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Premessa

Finalità del presente Regolamento è garantire il ben essere dell’intera comunità scolastica. Esso intende garantire nei momenti della convivenza la possibilità per ogni studente di fruire del servizio scolastico in modo positivo.
Il liceo Gobetti ribadisce l’intenzione di collocare lo studente al centro della vita della scuola, renderlo effettivamente protagonista del dialogo educativo, rispettando le pari opportunità di ogni studente di trarre profitto dal servizio scolastico e dal processo formativo.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, consapevole dei diritti e dei doveri delle varie componenti della scuola, che si ispirano a principi fondamentali quali il rispetto reciproco, la condivisione dei valori della Costituzione, il senso di corresponsabilità e partecipazione, nel rispetto delle fonti normative - ordinamento giuridico costituzionale, ordinamento giuridico ordinario, la normativa scolastica, fonti del diritto comunitario e internazionale, quali la Convenzione Internazionale sull’infanzia -, ispirandosi allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con D.P.R. n° 249/1998, nella piena consapevolezza e convinzione che i provvedimenti disciplinari

il Liceo Gobetti adotta Il presente Regolamento di disciplina

Art 1 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Sono quei comportamenti che contrastando con quanto previsto dal regolamento ove definisce i doveri degli studenti , possono comportare sanzioni disciplinari.
In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti, messi in atto nella scuola:

  1. che nuocciano all’esigenza e all’immagine di una scuola accogliente e pulita;
  2. che siano indice di frequenza scolastica irregolare (ritardi abituali, assenze ingiustificate);
  3. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute;
  4. che rechino turbativa al normale andamento scolastico;
  5. che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali;
  6. che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga;
  7. che arrechino offesa o danno a persone e/o strutture e/o attrezzature della scuola.

Art 2 - Sanzioni disciplinari

Premesso che la responsabilità è sempre individuale, le sanzioni dovranno essere irrogate in modo tale da tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità della mancanza commessa, delle possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica.
Tali sanzioni consistono in:

  1. richiamo scritto da parte del Docente.
    Il richiamo scritto deve essere comunicato alla famiglia, al D.S. e al Consiglio di Classe, nella sua componente docente. La nota sanzionatoria viene apposta sul registro di classe.
  2. richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico
    Tale richiamo sarà comunicato alla famiglia e al C.d.C. nella sua componente docente.
    Il D.S. decide l’eventuale inserimento facoltativo di tale richiamo scritto nel fascicolo dello studente, e l’eventuale segnalazione sulla pagella e sul registro generale dei voti.
  3. obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non didattiche, indicate dal C.d.C., in relazione alla natura della mancanza commessa. Tali attività possono essere:
    - attività di studio e ricerca su temi assegnati dal C.d.C.
    - partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola
    - attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non riservati, e simili).
    Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente che garantisca il loro svolgimento nel caso si tratti di attività di studio e ricerca oppure di attività utili alla collettività scolastica.
  4. sospensione dalle lezioni, fino a un massimo di 10 giorni, con o senza obbligo di presenza a scuola, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive di cui al punto precedente. L’eventuale obbligatorietà della presenza e delle svolgimento delle attività aggiuntive è deliberata dal C.d.C.

In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, nell’irrogazione della sanzione disciplinare ci si ispira, dove possibile, al principio della riparazione del danno a spese dello studente.
In caso di danno arrecato durante la permanenza nella scuola a cose appartenenti a studenti o a personale del Liceo o a persone esterne alla scuola, si applicheranno i medesimi principi di cui sopra nei limiti di legge.

Art 3 - Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che prevedono richiami scritti previste ai punti 1 e 2 del precedente art. 2 sono irrogate, rispettivamente, dal Docente (punto 1) o dal Dirigente Scolastico (punto 2) secondo le modalità previste nello stesso articolo.
Le sanzioni disciplinari previste ai punti 3 e 4 del precedente art. 2 sono deliberate dal Consiglio di Classe nella sola componente docenti e irrogate dal Dirigente Scolastico con proprio decreto.

Le sanzioni disciplinari che prevedono il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate sulla base di una previa quantificazione effettuata dalla Giunta Esecutiva, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 4 D.P.R. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Art 4 - Procedura per I’irrogazione delle sanzioni disciplinari

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti passibili di sanzioni disciplinari ne dà immediata comunicazione per iscritto al D.S.
Se la comunicazione viene da un Docente, egli può irrogare direttamente la sanzione di cui al punto 1 dell’art. 2. Il D.S. può altrimenti deliberare che ricorrano le condizioni per l’eventuale irrogazione di una delle sanzioni previste ai punti 2/3/4 dell’art. 2.
In questo caso il D.S. contesta per iscritto allo studente gli addebiti, invitandolo ad esporre le proprie ragioni con atto scritto indirizzato al D.S, entro il termine di tre giorni. Lo studente può produrre, entro il suddetto termine, la propria versione dei fatti, adducendo anche eventuali prove testimoniali a proprio favore.
Il D.S., entro il termine massimo di 6 giorni, delibera se irrogare la sanzione di cui al punto 2 dell’art. 2, oppure, qualora ravvisi le condizioni per l’irrogazione di una sanzione prevista ai punti 3 o 4 dell’art. 2, convoca, entro lo stesso termine, il C.d.C. per la discussione del caso.
Nel caso sia stato convocato il C.d.C., esso delibera la sanzione disciplinare da irrogare, e il D.S. procede all’irrogazione per decreto.
Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia. E’ garantita la tutela della privacy dello studente per tutto il corso del procedimento, essendo i componenti coinvolti nell’iter procedurale tenuti all’osservanza delle norme relative alla riservatezza.

Art 5 - Impugnazioni

Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni dello studente si applicano le disposizioni di cui all’art. 328 commi 2 e 4 del D. L.vo 297/94.
Per tutte le altre sanzioni e per i conflitti che possano insorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è ammesso ricorso, entro 15 gg. dall’irrogazione della sanzione disciplinare, all’Organo di garanzia interno alla scuola.
L’Organo di Garanzia di cui all’art. 6, ricevuto ed esaminato il ricorso, decide in via definitiva qualora non riscontri vizi procedurali o rinvia all’Organo che ha inflitto la sanzione, invitandolo al riesame.

Art 6 - Organo di garanzia

E’ istituito l’Organo di Garanzia. Esso si attiva nei casi previsti dal precedente art. 5.
Per ciascuna componente i membri sono designati rispettivamente dal Collegio Docenti, dal Comitato Genitori, dal Comitato studentesco, dall’Assemblea del personale non docente, mediante comunicazione al Consiglio di Istituto che ne prende formalmente atto. La designazione è irrevocabile e la durata è annuale. In caso di decadenza di un componente l’organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto. Il componente designato in surroga dura in carica fino alla naturale scadenza dell’organo. Di esso fanno parte:

  1. il Dirigente Scolastico
  2. un genitore
  3. un docente - con funzioni di Presidente
  4. uno studente
  5. un non docente

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (docente).

Art 7 - Disposizioni finali

Il regolamento di disciplina viene adottato dal C.d.I. con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, previa consultazione del Comitato Studentesco. Ogni modifica al presente Regolamento verrà adottata con la medesima procedura e la medesima maggioranza.
Il presente Regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e della Carta dei Servizi del Liceo Gobetti. Esso viene distribuito a tutti gli studenti all’atto dell’iscrizione.


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